A.I.T.R.

Associazione Italiana Tecnici di Ripresa Statuto

Denominazione – Sedi – Scopi

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Art.1

E’ costituita l’Associazione Italiana dei Tecnici di Ripresa che, in sigla, assume la denominazione A.I.T.R. LA Sede legale dell’A.I.T.R. è in via degli Orti di Trastevere 34, 00153 Roma. Il trasferimento della sede associativa all’interno dello stesso comune non comporta modifica Statutaria. L’AITR può aprire altre sedi ed uffici sul territorio italiano.

Art.2

L’A.I.T.R. è apolitica, non ha finalità di lucro, si costituisce ispirandosi ai principi di democrazia, solidarietà, trasparenza amministrativa, agendo nella più totale indipendenza ed ha durata illimitata.

Art.3

L’A.I.T.R. persegue i seguenti scopi:

a) Comprendere in un’unica organizzazione nazionale senza distinzione di nazionalità sesso o religione i tecnici che operano nella ripresa e relativa elaborazione dell’immagine nelle produzioni cinematografiche, televisive e in tutte le attività a queste strettamente connesse nel settore dello spettacolo;

b) Promuovere sviluppare e tutelare la professionalità dei propri associati appartenenti alle categorie professionali indicate nell’art. 4 del presente statuto, promuovere l’aggiornamento professionale su sistemi di ripresa e mezzi tecnici;

c) patrocinare gli interessi sindacali, legislativi, culturali e professionali degli associati e concorrere per una adeguata collocazione professionale delle categorie indicate nell’art.4 tutelandone la dignità, la libertà e le esigenze operative relative alla propria categoria professionale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti associativi;

d )promuovere, attività e collaborazioni esterne con associazioni, enti pubblici e privati, autorità preposte, personalità, industrie e ditte che risultino in linea con le finalità dell’Associazione, incluse la pubblicistica e la didattica;

e) concorrere alla valorizzazione delle competenze professionali dei propri associati con l’istituzione di un’attestato di qualità per le categorie dei tecnici di ripresa da rilasciare nei modi stabiliti dal regolamento;

Art.4    I SOCI

Possono far parte dell’A.I.T.R. le persone fisiche che svolgano attività professionale, culturale, artistica e scientifica nel campo della Tecnica di Ripresa e delle sue applicazioni e realizzazioni, riferite alla cinematografia, alla televisione e all’audiovisivo in genere, appartenenti alle seguenti categorie professionali:

Operatore di Macchina/Camera Operator
Assistente Operatore/Tecnico alla messa a fuoco/Focus Puller Aiuto Operatore/Assistente Tecnico alla Camera /Camera Assistant Loader
Video Assist
Digital Imaging Technician, (acronimo D.I.T) Data Manager

Soci Ordinari:
Sono considerati Soci Ordinari coloro che hanno raggiunto almeno 120 giornate di contribuzione INPS o ENPALS in una delle categorie professionali sopra citate. Per l’ammissione sarà necessaria la presentazione da parte di un Socio Ordinario.

Soci Junior:
Sono considerati Soci Junior le persone fisiche che non hanno ancora raggiunto le 120 giornate di contribuzione INPS o ENPALS in una delle categorie professionali sopra citate. Per l’ammissione sarà necessaria la presentazione da parte di un Socio Ordinario o due Soci Junior.

Altre categorie di Soci:

3- Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che abbiano significativamente contribuito o contribuiscano regolarmente al sostegno e al potenziamento dell’Associazione o che abbiano interesse a partecipare alle attività dell’AITR ma che sono ancora in formazione presso istituti o scuole inerenti alla cinematografia e/o alla televisione.

 4. Soci Benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano prodigate con opere o mezzi per l’affermazione e lo sviluppo dell’A.I.T.R. o che ne rappresentino, per valore professionale, la dignità e il prestigio.

 5. Soci Onorari: le persone fisiche, le associazioni, gli enti, le aziende, che si siano distinte, in campo nazionale e internazionale, nell’illustrare la tecnica o l’arte della ripresa e i suoi fondamenti.

L’A.I.T.R. prevede la redazione di un apposito Albo dei Soci Sostenitori, Benemeriti e Onorari, contenente le motivazioni che hanno portato ad assegnare tali titoli.

Art.5

Il Socio iscrivendosi accetta il presente Statuto nonchè tutti i regolamenti associativi contraendo l’obbligo di attenersi alle norme statutarie, al codice etico, al codice disciplinare e alle direttive o delibere che L’A.I.T.R. dovesse emanare.

  • Il Socio è tenuto a provvedere al proprio aggiornamento professionale secondo quanto stabilito dal regolamento.
  • Il Socio che si renda responsabile dell’inosservanza dello statuto e dei regolamenti A.I.T.R. potrà essere sanzionato come previsto dal regolamento disciplinare.
  • È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
    La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Le norme e i requisiti del presente Statuto per l’ammissione e il mantenimento dello status di tutte le categorie dei Soci sono integrate dal Regolamento AITR.

GLI ORGANI

Art. 6

Sono Organi dell’A.I.T.R.:

  1. l’Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. i Revisori dei Conti, se nominati dall’Assemblea
  5. il Collegio dei Probiviri 

L’ASSEMBLEA

Art. 7

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’A.I.T.R. ed è costituita dai Soci. Hanno il diritto di voto in Assemblea i soli Soci maggiorenni Ordinari e Junior. Il Socio che non può partecipare può farsi rappresentare delegando per iscritto un altro Socio, ma nessun componente dell’Assemblea può far valere più di quattro deleghe.

Art.8

L’Assemblea è convocata:

  1. direttamente dal Presidente
  2. su richiesta di almeno un terzo dei Soci Ordinari
  3. su richiesta di almeno 5 membri del Consiglio Direttivo

Art. 9

L’Assemblea verrà convocata a mezzo di avviso scritto o informatico almeno 10 giorni prima della data fissata per la sua convocazione. Tale termine può essere ridotto della metà ove ne sia manifesta l’urgenza.

  • L’avviso di convocazione dovrà riportare la data e l’ora della prima e seconda convocazione e, chiaramente elencati, gli specifici argomenti all’ordine del giorno.
  • L’Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente dell’A.I.T.R., in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. Ove risultassero assenti ambedue, questo ufficio verrà assunto da uno dei membri del Consiglio Direttivo che vi partecipi.
  • L’assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. L’Assemblea Ordinaria verrà convocata una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci e il rinnovo delle cariche. Ogni ulteriore o successiva Assemblea sarà considerata Straordinaria

Art.10

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando più della metà dei Soci siano presenti o rappresentati per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti.

  • L’Assemblea delibera con il voto a maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati per delega.
  • Alla fine dell’Assemblea viene redatto il verbale firmato del Presidente e dal segretario o da un facente funzione.

Art. 11

L’Assemblea delibera:

  1. la nomina del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
  2. il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  3. i regolamenti, i profili generali dei programmi, delle direttive, delle articolazioni dell’A.I.T.R.;
  4. specifici argomenti all’ordine del giorno;
  5. l’eventuale spostamento della sede associativa;
  6. le eventuali modifiche del presente statuto con maggioranza semplice;
  7. lo scioglimento e messa in liquidazione dell’A.I.T.R con maggioranza semplice;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.12

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri eletti dall’Assemblea tra i Soci Ordinari, che restano in carica un anno e sono rieleggibili. Il suo compito è quello di governare l’A.I.T.R. nel rispetto dei regolamenti e delle sue funzioni.

il Consiglio Direttivo provvede:

  1. ad eleggere il proprio Presidente che ne assume la rappresentanza legale;
  2. a nominare il Vicepresidente;
  3. a nominare se ritenuto necessario due segretari, l’uno con funzioni amministrative, l’altro con funzioni tecniche;
  4. a nominare un tesoriere;
  5. a dare esecuzione alle proprie  delibere e a quelle assembleari;
  6. ad organizzare tutte le attività associative. A tal scopo assegnerà ai Consiglieri ulteriori incarichi, anche cumulabili, per le finalità descritte all’Art.3;
  7. all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’A.I.T.R., alla compilazione del bilancio consultivo e di quello preventivo;
  8. a determinare, ogni anno, l’ammontare delle quote Associative
  9. ad autorizzare il Presidente e/o il Tesoriere all’apertura di conti correnti bancari e postali, ad effettuare operazioni bancarie, finanziarie e immobiliari in linea con gli scopi associativi;
  10. a nominare il Comitato Tecnico- Scientifico per le funzioni stabilite dal regolamento, eventuali collaboratori straordinari, Soci o esterni, fissandone i compensi ove richiesti o dovuti;
  11. a deliberare sull’ammissione dei Soci Ordinari, Junior, Sostenitori, Benemeriti e Onorari;
  12. ad autoconvocarsi in regolari sedute periodiche;
  13. a convocarsi tempestivamente su richiesta presentata da almeno tre dei suoi componenti;
  14. a riunirsi su convocazione straordinaria effettuata dal Presidente;
  15. a designare, tra i suoi componenti, i potenziali sostituti che ad interim assumano cariche o compiti temporaneamente scoperti a seguito di assenze giustificate o impedimento;
  16. a costituire, ove occorra, gruppi di studio, su temi specifici;
  17. all’individuazione e nomina del Presidente Onorario dell’A.I.T.R. entro il dispositivo dell’art. 18;
  18. a compilare ed emanare i regolamenti interni dell’A.I.T.R. entro sei mesi dall’approvazione di questo statuto;
  19. all’eventuale spostamento della sede legale con successiva ratifica dei Soci alla prima successiva Assemblea utile;
  20. a redigere una relazione annuale delle attività sociali.

Art. 13

Tra i membri eletti a comporre il Consiglio Direttivo dovranno risultare rappresentate almeno tre categorie di cui all’art.4. Il Consiglio Direttivo si potrà riunire anche in via telematica.

  • All’interno del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.
  • La designazione di un sostituto nella carica o nei compiti del Consigliere per qualsiasi causa decaduto rimane oggetto di specifica approvazione tramite delibera approvata a maggioranza semplice con successiva ratifica dell’Assemblea nel corso della sua prima riunione.
  • La carica di membro del Consiglio Direttivo si rimette motivando per iscritto le proprie dimissioni nelle mani del Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente dirige l’A.I.T.R. coordinandone le sue attività secondo le linee guida deliberate dal consiglio direttivo e dall’Assemblea dei Soci.

  • È coadiuvato dal Vicepresidente e da esso sostituito, con uguali poteri e funzioni, in caso di assenza o impedimento.
  • Convoca e presiede l’Assemblea e ne garantisce la puntuale esecuzione delle delibere.
  • Convoca, nella forma da lui ritenuta più efficace le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede. Coordina i lavori di ogni seduta e armonizza funzioni, iniziative e attività dei Consiglieri e di eventuali collaboratori straordinari.
  • Ha facoltà di assumere o meno cariche se lo stesso Consiglio Direttivo gli conferisce delega, deliberando uno specifico mandato.
  • può rimettere il suo incarico direttamente nelle mani dell’Assemblea motivandone la decisione.
  • può convocare tempestivamente i Revisori dei Conti se eletti, il Consiglio dei Probiviri o il Comitato Tecnico-Scientifico e ottenerne pareri e/o verifiche su argomenti e materiali di loro competenza.

BILANCIO E PATRIMONIO

Art. 15

A. BILANCIO

Le entrate sociali ordinarie sono costituite:

  1. dalle quote di iscrizione e Associative dovute dai Soci;
  2. dai contributi volontari di Soci Ordinari, Junior, Sostenitori, Benemeriti e Onorari;
  3. da proventi ordinari e straordinari versati a titolo di non incremento patrimoniale;
  4. da contributi di enti pubblici e privati, anche se con il vincolo di destinazione e/o l’obbligo di rendiconto;
  5. da interessi bancari e postali;

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale l’Assemblea provvede ad approvare il bilancio consuntivo.
È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’A.I.T.R., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

B. PATRIMONIO

Il patrimonio dell’A.I.T.R. è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili;
  2. dai beni ricevuti in donazione o lascito e da somme erogate a titolo di incremento patrimoniale;
  3. da fondi di riserva costituiti, eventualmente, con possibile eccedenze di bilancio.

I REVISORI DEI CONTI

Art. 16

L’organo di Revisione dei Conti, se eletto, è composto da tre membri Soci o esterni nominati dall’Assemblea. I suoi membri e gli eventuali loro supplenti restano in carica in un anno e non sono rieleggibili per il mandato successivo. I compiti e le attribuzioni di questo organo si esplicano nell’ambito e nelle forme di cui alle vigenti leggi e nelle norme previste per questo istituto sociale.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, persone fisiche nominate dall’Assemblea e scelti tra i Soci Ordinari che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Ad esso è demandata l’applicazione del codice disciplinare con le eventuali sanzioni.

IL PRESIDENTE ONORARIO

Art. 18

Il Consiglio Direttivo potrà conferire la carica onorifica di Presidente Onorario dell’A.I.T.R. a chi abbia acquisito eccezionali meriti nelle attività e nella realizzazione degli scopi associativi.

SCIOGLIMENTO

Art. 19

Nel caso di scioglimento dell’AITR, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio dell’A.I.T.R. dedotte spese e passività, verrà devoluto a fini filantropici, didattici, culturali, associativi, esclusivamente nell’ambito di istituzioni o attività cinematografiche, televisive, dello spettacolo in genere, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996

  1. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalle leggi.
  • Il Socio dimessosi o radiato non può e non potrà pretendere rimborsi o cessioni di sorta da questo patrimonio né vantarvi diritti di qualunque natura, salvo diritti scritti presentati in tempo utile e riconosciuti dal Consiglio Direttivo.

Art.20

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle vigenti norme in materia di associazioni.